Informativa_autocertificazione

AUTOCERTIFICAZIONE DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER MOTIVI DI REDDITO

 

L'Utente (Il Dichiarante) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale, per le false dichiarazioni, la falsità negli atti o l'uso di atti falsi dichiara per sé stesso o per conto di terza persona:

  • genitore esercente la potestà, se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori;
  • tutore se l'interessato è soggetto a tutela;
  • interessato con l'assistenza del curatore se l'interessato è soggetto a curatela;
  • coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza, da altro parente in linea retta o collaterale fino al 3° grado, per impedimento temporaneo per motivi di salute. 

L'appartenenza ad una delle seguenti categorie di esenzioni per reddito

  • codice E01 - i cittadini di età inferiore a 6 anni e quelli di età superiore a 65 anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a €36.151,98 annui
  • codice E02: disoccupati e familiari a carico: con un reddito del nucleo familiare inferiore a € 8.263,31 elevato a € 11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico
  • codice E03: titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico
  • codice E04: titolari di pensione minima: di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 elevato a €11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico -

E che quindi ha diritto all'esenzione per motivi di reddito (L. n. 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni

La ASL attiverà il controllo della dichiarazione resa (D.M. 11/1272009 Art. 1, comma 7, lettera c).

 

ISTRUZIONI AUTOCERTIFICAZIONE ESENZIONE DA TICKET

 

  1. La dichiarazione è resa dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
  2. Per reddito complessivo fiscale ai fini dell'esenzione, è da intendersi il reddito del nucleo familiare, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente, come somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

 

  • mod. CUD: parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l'eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell'eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso;
  • mod. 730: prospetto di liquidazione mod. 730-3, importo di cui al rigo 6;
  • mod. UNICO: quadro RN, importo di cui al rigo RN1.

Compongono il nucleo familiare fiscale, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad Euro 2.840,51.

Pertanto non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale. La composizione

è quella risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

  1. Familiari a carico: sono considerati a carico i familiari che nell'anno precedente hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, per un ammontare non superiore a Euro 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili), computando sia le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, sia la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

 

  •  il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  •  i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
  •  e, se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, i seguenti altri familiari (cosiddetti "altri familiari a carico"):

 

a. il coniuge legalmente ed effettivamente separato                      e. i generi e le nuore;

b. i discendenti dei figli                                                                          f. il suocero e la suocera;

c. i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali                      g. i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

d. i genitori adottivi

 

 

  1. Pensione al minimo: è un'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione derivante dal calcolo dei contributi versati è al di sotto di quello che viene considerato il minimo vitale. L'importo della pensione spettante viene aumentato (integrato) fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge. L'importo mensile della pensione al minimo, che per l'anno precedente è pari a Euro 458,20 (Euro 5.956,60 annuo), varia di anno in anno e, a condizione che si posseggano determinati requisiti, può essere incrementato di una maggiorazione. L'integrazione è riconosciuta a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti dalla legge.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale  ,in favore di persone disagiate , per garantire un importo di pensione fino a Euro 594,64 al mese per tredici mensilità. L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.

  1. Titolari di pensione o assegno sociale: per l'anno precedente l'importo massimo della pensione sociale e dell'assegno sociale erogato dall'INPS è pari, rispettivamente, ad Euro 337,11 mensili (Euro 4.382,43 annuo) ed Euro 409,05 mensili (Euro 5.317,65 annuo). L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.
  2. Soggetti disoccupati: soggetto già occupato ed attualmente privo di relazione di impiego, che sia "immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti" (decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i.).

L'esenzione opera se oltre allo status di disoccupato il soggetto appartiene ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata non superiore a Euro 8.263,31 aumentato a Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico. L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.

 

ATTENZIONE: CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

 

L'Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, è tenuta a controllare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà (pertanto anche le dichiarazioni in merito alle condizioni reddituali), verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate dagli interessati. Si ricorda che nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione deve immediatamente dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria.

 

Validità: Le autocertificazione di esenzione contraddistinte dai codici E01, E02, E03, E04 degli iscritti all'anagrafe degli assistibili Regione (o Provincia Autonoma), HANNO VALIDITÀ FINO AL 31 MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA DICHIRAZIONE PERDONO IMMEDIATA VALIDITÀ IN TUTTI I CASI IN CUI LE CONDIZIONI IN ESSA DICHIARATE NON SUSSISTANO PIÙ (ad esempio: cessazione di vivenza a carico, compimento dei sei anni, cessato godimento della pensione sociale o minima, errata indicazione del reddito posseduto nell'anno precedente, ecc.).

IL DICHIARANTE È TENUTO A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE DEL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE, ALL'ADDETTO ALLO SPORTELLO IN OCCASIONE DELLA FRUIZIONE DI ULTERIORI PRESTAZIONI.