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Stampa Tessera sanitaria regionale
Il medico di famiglia (o medico di medicina generale) ĆØ il professionista che fornisce lāassistenza medica di base e, se necessario, indirizza e guida il cittadino verso i servizi sanitari specialistici di cui ha bisogno.
Scelta del medico di famiglia
Ogni cittadino che si iscrive al Servizio sanitario nazionale (SSN) ha diritto a un medico di famiglia che può essere scelto al compimento dei 14 anni (ma anche dal 6° anno, se è richiesto dai genitori).
Per trovare un medico di famiglia nella propria ASL di riferimento ĆØ possibile utilizzare il servizio di ricerca on line o richiedere alla ASL di residenza lāelenco dei medici convenzionati.
Una volta identificato il medico di famiglia di interesse, ĆØ possibile effettuare la propria scelta, che ĆØ libera compatibilmente con il numero di persone giĆ assistite dal professionista individuato. Ć possibile inoltrare la richiesta attraverso:
⢠il servizio on line sul sito salutelazio.it
⢠gli sportelli dedicati della propria ASL di residenza
Eā possibile cambiare il proprio medico di famiglia, prima revocando lāincarico e poi effettuando una nuova scelta attraverso gli stessi canali (salutelazio.it o sportelli Asl di residenza)
Scelta del medico di famiglia temporaneo
Un trasferimento temporaneo in unāaltra cittĆ dĆ diritto allāassistenza del medico di famiglia se motivata da esigenze di lavoro, di studio o di salute per un periodo che va da un minimo di tre mesi fino ad un massimo di dodici, trascorsi i quali può essere ulteriormente prorogata lāassistenza temporanea.
Per scegliere il medico di famiglia temporaneo occorre:
- revocare il medico di famiglia del luogo di residenza;
- con il certificato di revoca rilasciato dalla Asl di residenza, recarsi presso la Asl del luogo di soggiorno e scegliere il nuovo medico, munito di:
- documento di identitĆ
- tessera sanitaria
- certificato di iscrizione scolastico per lo studente o copia del contratto di lavoro per il lavoratore o certificato medico dello specialista per il paziente.
La Asl riconosce questo permesso da 3 mesi a 1 anno, ma ĆØ possibile il rinnovo ogni anno presentando i suddetti documenti.
I cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno e i cittadini europei non iscritti al servizio sanitario nazionale per accedere allāassistenza del servizio sanitario devono seguire un percorso dedicato.
Prestazioni e certificati eseguiti gratuitamente
Il medico di famiglia fornisce direttamente e gratuitamente alcune prestazioni e certificati:
- le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico, terapeutico;
- prescrizioni di medicinali inclusi nel prontuario terapeutico nazionale, prescrizione di prestazioni specialistiche incluse nel Nomenclatore dellāassistenza specialistica ambulatoriale;
- proposte di prestazioni di assistenza integrativa;
- proposte di ricovero ospedaliero;
- proposte di cure termali;
- proposte di cure domiciliari;
- vaccinazioni nellāambito di programmi vaccinali promossi ed organizzati dalla Regione e/o dalle Aziende;
- rilascio dei seguenti certificati medici previsti dagli Accordi nazionali:
- certificati di riammissione a scuola, se necessari;
- certificazione di idoneitĆ allo svolgimento di attivitĆ sportiva non agonistica solo in ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autoritĆ scolastica competente;
- certificati di malattia per i lavoratori;
- certificati di riammissione al lavoro, laddove prevista.
Servizio di continuitĆ assistenziale
Negli orari in cui il proprio medico non presta servizio ĆØ possibile rivolgersi al servizio di ContinuitĆ assistenziale (ex Guardia medica). Le prestazioni riguardano quelle non urgenti ma non rinviabili al giorno successivo.
AVVERTENZA
La PRIMA SCELTA e tutte quelle che richiedano una DEROGA al massimale del medico o la presentazione di una documentazione che attesti il diritto all'assistenza (scelte temporanee, fuori competenza territoriale ecc.), devono essere effettuate presso gli sportelli della ASL competente territorialmente.
Per i Medici di Medicina Generale (MMG) i casi di assegnazione in deroga rispetto al massimale del medico, da richiedere alla ASL sono i seguenti:
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Ricongiungimento familiare per medico generico - periodo illimitato - Art.40 comma 7 ACN 23/03/2005.